Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza che ha autorizzato in Italia il ricorso a donatori esterni alla coppia per l’esecuzione delle tecniche Procreazione Medicalmente Assistita.
Le motivazioni, che spiegano il perché della decisione presa dai giudici il 9 aprile scorso, sono state depositate e ora manca solo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, prevista a giorni, e anche in Italia si potrà ricorrere all’eterologa.
Per fecondazione eterologa s’intende comunemente la procedura con la quale, nell’ambito di una tecnica di PMA, si utilizza un gamete fornito da un donatore esterno alla coppia. Ad esempio, se il maschio della coppia non produce spermatozoi, si usano quelli di un donatore per fecondare l’ovocita.
Le principali motivazioni espresse dai giudici costituzionali sono:
• il diritto ad avere un figlio non può essere negato per legge alla coppia che per problemi di salute non può concepire con i propri gameti;
• quanto stabilito dalla Legge 40 del 2004 in tema di fecondazione eterologa crea una discriminazione economica, nel senso che chi si può permettere di recarsi in paesi dove, a pagamento, la tecnica viene applicata, avrà figli, mentre chi non se lo può permettere, non ne avrà;
• il fatto di avere un corredo di geni diversi da quelli dei membri della coppia non è un problema in termini di formazione della famiglia e riconoscimento del figlio che nascerà.
Scorrendo le motivazioni, si capisce che, nel formulare questa sentenza, la Corte ha tenuto conto dei tanti pronunciamenti di vari tribunali italiani ai quali erano ricorse molte coppie che volevano utilizzare la fecondazione eterologa. E sorprendente è che nelle motivazioni si specifichi che non sarà necessario rivedere la legge 40, né modificarne altre, perché nella giurisprudenza italiana ci sono già tutte le leggi necessarie per applicare senza problemi la fecondazione eterologa.

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